COS’E’ ?
E’ il movimento annuale che consente, se sei un docente di ruolo, di prestare servizio per un anno in una provincia diversa da quella di titolarità oppure in un altro comune della stessa provincia.
Non si tratta di un trasferimento: la titolarità resta nella scuola di appartenenza, ma per quell’anno puoi lavorare più vicino alla famiglia.
È possibile indicare una sola provincia.
TEMPISTICHE
Giovedì 9 luglio Ministero e sindacati firmano il CCNI su utilizzazioni e assegnazioni provvisorie. Le date per le domande arriveranno con la nota MIM. Presumibilmente le date di apertura delle funzioni potrebbero essere dal 9-10 luglio e fino al 20-21 luglio con pubblicazione delle graduatorie entro la prima decade di agosto.
CHI LA PUO’ RICHIEDERE
- Tutto il personale ATA
– Docenti:
con contratto a tempo indeterminato, che hanno superato il vincolo triennale di permanenza nella stessa sede, salvo deroghe *
Trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata, anche se soddisfatti su una preferenza espressa;
– Oppure quelli in sovrannumero o in esubero;
Condizioni e motivazioni della richiesta
– Ricongiungimento al coniuge, unione civile o convivente.
– Ricongiungimento ai figli (minorenni o maggiorenni) o ai genitori.
– Ricongiungimento ad altri parenti conviventi (la stabilità deve risultare dall’anagrafe).
– Gravi esigenze di salute personali:
Disabilità personale art. 33 commi 3, 5 e 6 della legge 104/1992 ma solo se il docente ha fatto richiesta nel medesimo anno scolastico a:
- fruire dei permessi retribuiti mensili ex art. 33, comma 3, L. 104/1992, oppure
- beneficiare del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001
Beneficiario dell’art. 21 della legge 104/1992 per grado d’invalidità superiore ai due terzi;
Possibile esprimere preferenza per un’altra classe di concorso o un altro grado
È possibile chiedere l’assegnazione provvisoria anche per un’altra classe di concorso o per un grado diverso di istruzione, ma solo se si possiede la specifica abilitazione e se è stato superato l’anno di prova con conferma in ruolo.
Nella domanda devono essere dichiarati abilitazione, anno di superamento della prova, scuola e data della conferma in ruolo. Dichiarazioni mancanti possono comportare l’annullamento della richiesta, secondo quanto previsto dall’art. 7 del CCNI
-sul posto Sostegno senza avere la specializzazione, la docente titolare su posto comune deve:
- essere iscritta a un TFA sostegno in corso, oppure
- aver svolto almeno un anno di servizio su sostegno (anche a tempo determinato).
A tal proposito il comma 8 dell’art 7 del CCNI 2025/26 stabilisce che “L’assegnazione provvisoria nell’ambito dello stesso grado o classe di concorso o tipo di posto precede quella per gradi o classi di concorso o tipo di posto diversi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 9, comma 2”.
*DEROGHE AL VINCOLO
a) Per figli di genitori ultra sessantacinquenni o che compiono i sessantacinque anni entro il 31 dicembre del 2026 (ripristinata grazie ad un emendamento)
b) per genitori di figlio minore di anni quattordici, ossia che compie i 14 anni tra il 1 ° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del minore, entro quattordici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il raggiungimento della maggiore età;
c) per coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (disabilità personale e assistenza al familiare disabile)
d) per il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118;
e) per coloro che fruiscono del congedo biennale per assistenza al familiare disabile secondo i criteri e le modalità di cui all’art. 42 comma 5 del D.L.gs. 151/01 secondo il seguente ordine:
1) Coniuge, parte di un’unione civile o convivente di fatto di soggetto con disabilità grave;
2) Padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 1);
3) Uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) Uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 3);
5) Parente o affine entro il terzo grado convivente in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 4).
Snals Firenze