FIGLI A CARICO: ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

E’ stata pubblicata, nella G.U. n. 82 del 6-4-2021, la Legge 1° aprile 2021, n. 46: “Delega al Governo per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico e universale” che entrerà in vigore il 21/4/2021.
Forniamo di seguito una sintesi delle principali disposizioni contenute nel testo.
L’assegno unico e universale per i figli di età inferiore ai 21 anni si configura come un nuovo strumento di sostegno alle famiglie finalizzato a promuovere l’occupazione, soprattutto quella femminile.
Esso consiste in un contributo mensile, fruibile anche come credito d’imposta, che sostituirà le molteplici misure oggi esistenti in materia, comprese le detrazioni fiscali. Tra le principali novità c’è anche l’estensione della platea dei beneficiari che ricomprende, oltre ai lavoratori subordinati e ai percettori di misure di sostegno al reddito, anche i lavoratori autonomi titolari di partita IVA e i figli stessi, purché maggiorenni e impegnati in un percorso di studi, di formazione professionale o di inserimento al lavoro.
Più nel dettaglio, l’ammontare dell’assegno sarà definito in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare attraverso l’ISEE, e considerando l’età dei figli a carico.
Non c’è incompatibilità tra la percezione dell’assegno e quella del reddito di cittadinanza, anche se la fruizione di quest’ultimo potrà incidere sull’entità dell’assegno unico. Esso, inoltre, è compatibile anche con altre erogazioni provenienti da regioni, province autonome ed enti locali in favore dei figli a carico. L’assegno verrà ripartito in egual misura tra i genitori o attribuito a chi detiene la responsabilità genitoriale. La legge norma anche le situazioni di separazione (in mancanza di accordo l’assegno va al genitore affidatario e nel caso di affidamento congiunto o condiviso è ripartito equamente tra i genitori).
L’importo dell’assegno unico e universale non viene computato come reddito ai fini della richiesta e delle prestazioni sociali agevolate, dei trattamenti assistenziali e di altri benefici previsti in favore dei figli con disabilità. Anche le borse lavoro volte all’inclusione di persone con disabilità non influiscono sull’accesso all’assegno.
L’assegno unico viene percepito:
• per ciascun figlio minorenne a carico, a decorrere dal settimo mese di gravidanza;
• per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, in caso di frequenza di un percorso di studi, di formazione professionale o di inserimento al lavoro;
• per ciascun figlio maggiorenne disabile a carico, anche oltre il ventunesimo anno d’età.
Per i figli successivi al secondo, all’importo dell’assegno viene applicata una maggiorazione.
Sono previste delle maggiorazioni dell’importo erogato anche:
• per le madri di età inferiore a 21 anni;
• per ciascun figlio con disabilità, in tal caso la maggiorazione è compresa tra il 30 e il 50% in base alla condizione di disabilità.
Come accennato l’introduzione della nuova disposizione comporterà la soppressione di precedenti misure:
 l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
 l’assegno di natalità;
 l’assegno per il nucleo familiare;
 il premio alla nascita;
 il fondo di sostegno alla natalità;
 le detrazioni fiscali ex TUIR.
La Legge assegna al Governo un anno per l’emanazione dei decreti attuativi, ma nelle intenzioni dell’esecutivo i tempi dovrebbero essere molto ridotti, entro luglio..
E’ importante tenere presente che la cifra del beneficio non sarà più legata al contratto di lavoro ma all’ISEE.
Per l’assistenza rivolgersi al Patronato del sindacato..

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