FERIE PERSONALE ATA

Le ferie costituiscono un diritto irrinunciabile e devono essere fruite durante l’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto delle richieste di ogni singolo dipendente.

Le ferie d’ufficio non sono legittime: quindi la richiesta del Dirigente scolastico di coprire i giorni infra festivi con le ferie è illegittima.

Per il personale con contratto a tempo determinato le ferie sono liquidate al termine dell’anno scolastico se la durata del rapporto di lavoro non consente di fruire le ferie maturate. Per ogni anno scolastico (1° settembre – 31 agosto) il personale con anzianità di servizio inferiore a tre anni matura un periodo di ferie di 30 giorni lavorativi; dopo i tre anni di servizio matura 32 giorni lavorativi.

 

Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato:
(30 o 32)* : 360 = X : n° dei giorni di servizio

Il periodo di ferie maturato è in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato; le frazioni superiori a 15 giorni sono considerate mese intero. É possibile richiederle durante l’anno scolastico fino ad un massimo di sei giorni documentati anche con autocertificazione per motivi familiari o personali.

È possibile fruire le ferie nel periodo 1° luglio – 31 agosto per 15 giorni consecutivi e la durata rimanente durante l’anno scolastico successivo (sempre compatibilmente con le esigenze di servizio).

SI tenga presente che qualora il POF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno.

Ricordiamo che le assenze per malattia non riducono le ferie.

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