L ’articolo 3 del decreto n. 206/2017 indica le fasce di reperibilità in caso di assenza per malattia dei dipendenti Pa:
- dalle 9 alle 13
- dalle 15 alle 18.
L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
1. Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto;
c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.