{"id":760,"date":"2025-01-04T16:40:39","date_gmt":"2025-01-04T16:40:39","guid":{"rendered":"https:\/\/test.snalsfirenze.com\/?p=760"},"modified":"2025-01-04T16:40:40","modified_gmt":"2025-01-04T16:40:40","slug":"lavoratori-fragili","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/snalsfirenze.com\/?p=760","title":{"rendered":"Lavoratori fragili"},"content":{"rendered":"\n<p>\u27a4<a href=\"https:\/\/www.snalsviareggio.it\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/nota-1585-dell-11-settembre-2020-indicazioni-operative-procedure-lavoratori-fragili-contratto-a-tempo-indeterminato-e-determinato.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>M.I. \u2013 Nota prot. n. 1585 del 11\/09\/2020 \u2013 Circolare interministeriale in merito ai lavoratori fragili :<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<p><mark><strong>CHI SONO I LAVORATORI FRAGILI :<\/strong><\/mark><\/p>\n\n\n\n<p>\u27a4<em>Declinazione del concetto di fragilit\u00e0 del lavoratore:<\/em><br>Il concetto di fragilit\u00e0 va individuato \u201c<em>in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito pi\u00f9 grave o infausto e pu\u00f2 evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico<\/em>\u201d (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). Con&nbsp;<strong>specifico riferimento all\u2019et\u00e0, va chiarito che tale parametro, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilit\u00e0<\/strong>. La maggiore fragilit\u00e0 nelle fasce di et\u00e0 pi\u00f9 elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di comorbilit\u00e0 che possono integrare una condizione di maggiore rischio (<em>RapportoN. 58 28.8.2020 -ISS Covid-19<\/em>).<\/p>\n\n\n\n<p><mark><strong>PROFILI PROCEDURALI PER LA RICHIESTA :<\/strong><\/mark><\/p>\n\n\n\n<p><a href=\"https:\/\/www.snalsviareggio.it\/wp-content\/uploads\/2020\/09\/Moduloperlarichiestadisorveglianzasanitaria.docx\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>MODULO PER LA RICHIESTA<\/strong><\/a><\/p>\n\n\n\n<p>\u2666&nbsp;<strong>Il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l\u2019attivazione della sorveglianza sanitaria e fornir\u00e0 al medico competente<\/strong>, al momento della visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso.<\/p>\n\n\n\n<p>\u2666 Il Dirigente<strong>&nbsp;scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l\u2019invio di apposita richiesta al medico competente<\/strong>&nbsp;(o a uno degli Enti competenti alternativi).<\/p>\n\n\n\n<p>\u2666 Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per l\u2019effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, se a giudizio del medico sia possibile garantire adeguate condizioni di areazione, igiene, non assembramento; qualora il medico non li giudicasse adeguati, sar\u00e0 suo compito indicare al lavoratore una diversa sede per l\u2019effettuazione della visita. Nel caso in cui la sorveglianza sia stata attivata presso uno degli Enti competenti alternativi,&nbsp;<strong>sar\u00e0 l\u2019Ente coinvolto a comunicare al lavoratore luogo e data della visita.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u2666&nbsp;<strong>Il Dirigente scolastico fornisce<\/strong>&nbsp;<strong>al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione\/ambiente di lavoro dove presta l\u2019attivit\u00e0, nonch\u00e9 le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all\u2019interno dell\u2019Istituzione scolastica.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u2666 Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, \u201c<em>esprimer\u00e0 il giudizio di idoneit\u00e0 fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l\u2019adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2(Covid-19), riservando il giudizio di inidoneit\u00e0 temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative<\/em>\u201d(Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13).&nbsp;<strong>La visita dovr\u00e0 essere ripetuta periodicamente anche in base all\u2019andamento epidemiologico.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u2666<strong>&nbsp;Il Dirigente scolastico<\/strong>, sulla base delle indicazioni del medico competente,&nbsp;<strong>assume le necessarie determinazioni<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>Dal giudizio di idoneit\u00e0 potranno derivare i seguenti esiti ai fini dei consequenziali provvedimenti datoriali per il personale a tempo indeterminato ovvero in periodo di formazione e di prova:<\/p>\n\n\n\n<p>\u27a4&nbsp;<strong>Idoneit\u00e0;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u27a4<strong>Idoneit\u00e0 con prescrizioni<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u27a4&nbsp;<strong>Inidoneit\u00e0 temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><mark><strong>IDONEITA\u2019<\/strong><\/mark><\/p>\n\n\n\n<p>Nel caso in cui la visita esiti in un giudizio di idoneit\u00e0,&nbsp;<strong>il lavoratore continua a svolgere o \u00e8 reintegrato nelle mansioni del profilo di competenza.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><mark><strong>IDONEITA\u2019 CON PRESCRIZIONE<\/strong><\/mark><\/p>\n\n\n\n<p>Qualora il medico competente indichi al datore di lavoro prescrizioni e misure di maggior tutela \u2013<strong>ad esempio, l\u2019adozione di mascherine FFp2, maggiore distanziamento, ecc.<\/strong>\u2013\u00e8 compito del Dirigente scolastico provvedere alla fornitura dei Dispositivi di protezione individuale e all\u2019adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa e, comunque, adempiere a ogni tipo di indicazione ulteriore suggerita dal medico competente all\u2019interno del giudizio di idoneit\u00e0. Qualora il giudizio di idoneit\u00e0 non rechi chiaramente gli elementi conoscitivi che consentano al Dirigente scolastico di dare applicazione alle prescrizioni in esso contenute, ovvero le stesse risultino non compatibili con l\u2019organizzazione e l\u2019erogazione del servizio,&nbsp;<em>il Dirigente medesimo avr\u00e0 cura di richiedere una revisione del giudizio stesso, al fine di acquisire indicazioni strettamente coerenti alle caratteristiche della prestazione lavorativa del docente<\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p><mark><strong>INIDONEITA\u2019 TEMPORANEA DEL LAVORATORE FRAGILE IN RELAZIONE A CONTAGIO<\/strong><\/mark><\/p>\n\n\n\n<p>Il medico competente pu\u00f2 indicare un\u2019 inidoneit\u00e0 temporanea, riferita alla situazione di contagio in relazione alle condizioni di fragilit\u00e0 del lavoratore. L\u2019inidoneit\u00e0 pu\u00f2 essere intesa c<strong>ome l\u2019impossibilit\u00e0 a svolgere qualsiasi attivit\u00e0 lavorativa nel contesto dato oppure solo relativamente alla specifica mansione svolta.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>In merito all\u2019inidoneit\u00e0 relativa alla specifica mansione, per quanto attiene il personale docente, il CCNI concernente i criteri di utilizzazione del personale dichiarato inidoneo alla funzione per motivi di salute stabilisce che \u201c<em>il personale docente ed educativo riconosciuto temporaneamente inidoneo alle proprie funzioni pu\u00f2 chiedere l\u2019utilizzazione ai sensi della lettera a) del precedente comma 2<\/em>. A tal fine sottoscrive&nbsp;<strong>uno specifico contratto individuale di lavoro di durata pari al periodo di inidoneit\u00e0 riconosciuta<\/strong>. La domanda di utilizzazione pu\u00f2 essere prodotta in qualunque momento durante l\u2019assenza per malattia, purch\u00e9 almeno 2 mesi prima della scadenza del periodo di inidoneit\u00e0 temporanea e, comunque, dei periodi massimi di assenza di cui ai commi 1 e 2 dell\u2019art. 17 del C.C.N.L. 29 novembre 2007\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Dalla previsione contrattuale richiamata emerge esplicitamente il diritto del personale in parola ad essere utilizzato in altri compiti, prioritariamente nell\u2019ambito del settore scuola, tenendo conto della preparazione culturale e dell\u2019esperienza professionale maturata<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>L\u2019utilizzazione del personale riconosciuto temporaneamente inidoneo potr\u00e0 avvenire solo a domanda dell\u2019interessato, da produrre senza indugio, all\u2019esito del giudizio di idoneit\u00e0, al Dirigente scolastico.<\/p>\n\n\n\n<p>\u27a4&nbsp;Qualora il lavoratore non richieda esplicitamente di essere utilizzato in altri compiti coerenti con il proprio profilo professionale, dovr\u00e0 fruire, per tutto il periodo di vigenza della inidoneit\u00e0 temporanea, dell\u2019istituto giuridico dell\u2019assenza per malattia.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>Nel caso contrario il Dirigente scolastico, una volta acquisito il referto medico recante il giudizio di inidoneit\u00e0, lo trasmetter\u00e0 alla competente articolazione territoriale dell\u2019Ufficio scolastico regionale, comunicando se sussistano o meno i presupposti per la prevista utilizzazione temporanea in altri compiti&nbsp;<\/strong>all\u2019interno dell\u2019Istituzione scolastica di titolarit\u00e0,<em>&nbsp;indicando esplicitamentela volont\u00e0 del lavoratore di essere utilizzato in altri compiti<\/em>&nbsp;nonch\u00e9 le funzioni cui \u00e8 possibile adibirlo nel rispetto di quanto indicato nella certificazione medica e allegando, a corredo, il progetto di istituto predisposto ai fini dell\u2019utilizzazione di cui trattasi.<\/p>\n\n\n\n<p>Il competente Direttore dell\u2019Ufficio scolastico regionale predispone l\u2019utilizzazione del lavoratore presso l\u2019Istituzione scolastica di provenienza, avendo cura di riportare l\u2019orario di lavoro a 36 ore settimanali, come previsto dall\u2019articolo 8 del CCNI.<\/p>\n\n\n\n<p>\u27a4Si richiamano, sinteticamentee a solo titolo esemplificativo, alcune attivit\u00e0 di supporto alle funzioni istituzionali della scuola, tra cui:<\/p>\n\n\n\n<p><strong>-servizio di biblioteca e documentazione;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>-organizzazione di laboratori;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>-supporti didattici ed educativi;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>-supporto nell\u2019utilizzo degli audiovisivi e delle nuove tecnologie informatiche;<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p><strong>-attivit\u00e0 relative al funzionamento degli organi collegiali, dei servizi amministrativi e ogni altra attivit\u00e0 deliberata nell\u2019ambito del progetto d\u2019istituto.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u27a4&nbsp;Ove ritenuto necessario da parte del Dirigente scolastico e compatibile con le esigenze correlate allo svolgimento della nuova funzione, le attivit\u00e0 di cui sopra potranno essere svolte in modalit\u00e0 di lavoro agile secondo quanto ordinariamente previsto dalla Legge 22 maggio 2017, n. 81, sempre al fine di salvaguardare l\u2019incolumit\u00e0 del lavoratore, c n particolare riferimento alla certificazione medica che ne attesta la condizione di fragilit\u00e0 e, conseguentemente, l\u2019inidoneit\u00e0 temporanea.<\/p>\n\n\n\n<p>In caso di pi\u00f9 richieste di utilizzazione per la stessa istituzione scolastica si terr\u00e0 conto di quanto previsto dall\u2019articolo 3, comma 3 del richiamato<em>&nbsp;CCNI Utilizzazioni inidonei,<\/em>&nbsp;fermo restando che l\u2019utilizzazione medesima potr\u00e0 essere disposta \u2013sempre su base volontaria<br>\u2013anche presso altre istituzioni scolastiche ed educative, ovveropresso gli Uffici degli Ambiti territoriali o presso le sedi degli Uffici scolastici regionali, finanche presso altre Amministrazioni pubbliche, previa intesa con i soggetti interessati.<\/p>\n\n\n\n<p><mark><strong>INIDONEITA\u2019 TEMPORANEA A SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITA\u2019 LAVORATIVA<\/strong><\/mark><\/p>\n\n\n\n<p><strong>Il personale dichiarato temporaneamente non idoneo in modo assoluto deve essere collocato, con apposito provvedimento, in malattia d\u2019ufficio fino alla scadenza del periodo indicato dal medico competente<\/strong>. Infatti, in questo caso il giudizio del medico esclude ogni possibilit\u00e0 di impiego nel contesto lavorativo di riferimento.Per il personale docente ed educativo utilizzato in altri compitio temporaneamente inidoneo allo svolgimento di qualsiasi attivit\u00e0 lavorativa,<strong>&nbsp;\u00e8 disposto il rinvio del periodo di prova<\/strong>, l\u00e0 ove l\u2019eventuale rientro nelle specifiche mansioni non consenta di svolgere i 120 giorni di attivit\u00e0 didattica previsti.<\/p>\n\n\n\n<p><strong>PERSONALE ATA<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u27a4&nbsp;Fermo restando che, ai sensi delle prescrizioni contrattuali citate e della norma a corredo delle considerazioni su esposte, \u00e8 sempre possibile, ad esito di un giudizio di inidoneit\u00e0 temporanea a svolgere la mansione in presenza, per il Direttore dei servizi generali e amministrativi, per l\u2019Assistente amministrativo e, ove valutato opportuno, per l\u2019Assistente tecnico, svolgere attivit\u00e0 lavorativa in modalit\u00e0 agile, particolare attenzione va posta alla certificata condizione di fragilit\u00e0 dei collaboratori scolastici, dei collaboratori scolastici addetti ai servizi, dei cuochi, guardarobieri e infermieri, per i quali sembra non sussistere concretamente la possibilit\u00e0 di svolgere qualsivoglia attivit\u00e0 professionale relativa alla mansione a distanza.<\/p>\n\n\n\n<p>\u27a4&nbsp;Resta inteso che,&nbsp;<em>nel caso di idoneit\u00e0 con prescrizioni, per tutte le categorie suesposte vale quanto precisato per il personale docente, ossia l\u2019obbligo del datore di lavoro di provvedere alla fornitura dei Dispositivi di protezione individuale e all\u2019adeguamento degli ambienti di lavoro o dei tempi della prestazione lavorativa (ad esempio svolgimento delle operazioni di pulizia in orario non coincidente a quello dell\u2019apertura degli uffici e dell\u2019attivit\u00e0 didattica)<\/em>&nbsp;e, comunque, di adempiere ad ogni tipo di indicazione ulteriore a vantaggio del lavoratore, suggerita dal medico competente all\u2019interno del giudizio di idoneit\u00e0.<\/p>\n\n\n\n<p><mark><strong>PERSONALE A TEMPO DETERMINATO<\/strong><\/mark><\/p>\n\n\n\n<p>Per quanto attiene al personale a tempo determinato&nbsp;<strong>si deve evidenziare come esso sia escluso dall\u2019applicazione<\/strong>&nbsp;della&nbsp;<strong>disciplina recata dal CCNI Utilizzazioni inidonei<\/strong>, cos\u00ec come disposto dal medesimo Contratto, all\u2019articolo 6, comma 3. Qualora, a seguito della sottoscrizione del contratto di lavoro,&nbsp;<em>il lavoratore presenti al Dirigente scolastico la richiesta di essere sottoposto a sorveglianza sanitaria e dal relativo procedimento esso risulti inidoneo temporaneamente alla mansione, si proceder\u00e0 a collocare il lavoratore medesimo in malattia<\/em>, fino al termine indicato dal giudizio di inidoneit\u00e0 temporanea, ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti. Potr\u00e0, infine,&nbsp;<strong>darsi il caso che il giudizio del medico rechi, per alcuni profili di personale ATA, una idoneit\u00e0 a svolgere soltanto alcune mansioni del profilo<\/strong>. In tal caso il Dirigente scolastico avr\u00e0 cura di disporre la presa di servizio individuando, tra quelle previste, le mansioni che pi\u00f9 aderiscono alle indicazioni sanitarie prescritte, sempre e comunque ricadenti all\u2019interno del profilo professionale di cui trattasi.<\/p>\n\n\n\n<p>\u27a4&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.snalsviareggio.it\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/Vademecum-assenze-Covid-Versione-2.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"><strong>VADEMECUM ASSENZE COVID 19<\/strong><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u27a4M.I. \u2013 Nota prot. n. 1585 del 11\/09\/2020 \u2013 Circolare interministeriale in merito ai lavoratori fragili : CHI SONO I LAVORATORI FRAGILI : \u27a4Declinazione del concetto di fragilit\u00e0 del lavoratore:Il concetto di fragilit\u00e0 va individuato \u201cin quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, &hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":761,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-760","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","","category-docenti"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/snalsfirenze.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/760","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/snalsfirenze.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/snalsfirenze.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/snalsfirenze.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/snalsfirenze.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=760"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/snalsfirenze.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/760\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":762,"href":"https:\/\/snalsfirenze.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/760\/revisions\/762"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/snalsfirenze.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/761"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/snalsfirenze.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=760"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/snalsfirenze.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=760"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/snalsfirenze.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=760"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}