Assegnazioni provvisorie e utilizzazioni, le date ufficiali
|docenti, educatori e IRC dal 15 giugno al 5 luglio 2023.
Personale ATA dal 21 giugno al 7 luglio 2023.
La richiesta di assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2023/24 è vincolata a precise motivazioni e può essere indicata solo una provincia:
ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
ricongiungimento al coniuge/parte dell’unione civile ovvero al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica; si può chiedere per ricongiungimento al convivente.
Cosa allegare alla domanda
gravi esigenze di salute del richiedente, comprovate da idonea certificazione sanitaria;
ricongiungimento al genitore.
Da evidenziare che non ci saranno vincoli, dunque, tutti gli insegnanti assunti in ruolo – compresi assunti GPS sostegno e concorso straordinario bis – potranno produrre domanda, a patto che siano soddisfatti i requisiti sopra indicati.
Nota_ L’istanza di ricongiungimento al genitore prescinde dall’ulteriore requisito della convivenza.
L’assegnazione provvisoria, alla luce di quanto previsto dal CCNI, può essere chiesta:
per il posto o classe di concorso di titolarità;
anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione (fermo restando il possesso del previsto titolo di abilitazione); in caso di richiesta di assegnazione per altro grado di istruzione, l’interessato dovrà aver superato l’anno di prova;
anche per altra tipologia di posto per il quale si possegga lo specifico titolo di specializzazione; al riguardo, precisiamo che i titolari su posto di sostegno possono chiedere l’assegnazione su posto comune, solo se abbiano superato il vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno, su posti di tipo speciale o di indirizzo didattico differenziato;
(per le sole assegnazioni interprovinciali) per posto di sostegno, pur in assenza del previsto titolo di specializzazione, a condizione che gli interessati stiano per concludere i percorsi di specializzazione sul sostegno o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio – anche a tempo determinato – su posto di sostegno. Tali assegnazioni avvengono in subordine al personale fornito di titolo di specializzazione e solo dopo aver accantonato un numero di posti pari ai docenti forniti di titolo di sostegno presenti nelle GAE nonché nelle graduatorie di istituto ivi comprese le fasce aggiuntive (ciò se la nuova disposizione sarà confermata nel nuovo CCNI).