Elezione Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione Ordinanza Ministeriale prot. n. 173 del 9 dicembre 2020

Elezioni in programma 13 aprile 2021 dalle ore 8.00 alle ore 17.00

Il Consiglio superiore della pubblica istruzione è organo di garanzia dell’unitarietà del sistema nazionale dell’istruzione e di supporto tecnico scientifico per l’esercizio delle funzioni di governo in materia di istruzione (Nota 2066/15).

Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori:
1. sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola;
2. sulle direttive del Ministro in materia di valutazione del sistema dell’istruzione;
3. sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonché sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio;
4. sull’organizzazione generale dell’istruzione.

Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli.

Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente all’istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell’istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazione al Ministro.
• E’ composto, in totale, da 36 membri di cui 18 elettivi: uno per la scuola d’infanzia, quattro per la primaria, quattro per la secondaria di primo grado, tre per la secondaria di secondo grado, due per i dirigenti scolastici, uno per il personale ATA (Ausiliario, Tecnico, Amministrativo), oltre a tre rappresentanti complessivi del personale dirigente, docente e ATA (rispettivamente: uno per le scuole di lingua tedesca, uno per le scuole di lingua slovena e uno per le scuole della Val d’Aosta).

• Ad eleggere i 18 componenti del CSPI è l’intero personale in servizio nelle scuole. diverse saranno le liste in corsa e i risultati della competizione elettorale si avranno naturalmente dopo le elezioni e la raccolta dati a livello nazionale.

L’ordinanza prevede che l’elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze nel Consiglio spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tale organismo. Può esercitare il diritto di elettorato anche il personale di ruolo e non di ruolo nominato successivamente alla data di indizione delle elezioni purché prima del termine di presentazione delle liste (elettorato passivo) o entro il giorno antecedente le votazioni (elettorato attivo).

 

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